Liquidazione IVA di Gruppo: il requisito temporale

IVA

IVA: Il requisito temporale è un criterio fondamentale per l’esercizio dell’opzione

 

La procedura di liquidazione dell’IVA di Gruppo (disciplinata dal Decreto IVA all’art. 73 comma 3 e dal D.M. 13 dicembre 1979) prevede l’adozione di un particolare regime fiscale che consente di compensare le situazioni creditorie e debitorie delle società – controllanti e controllate – appartenenti al medesimo gruppo societario.

La legge di bilancio 2017 ha posto alcune modificazioni al richiamato Decreto Ministeriale, in riferimento ai requisiti soggettivi e alle modalità applicative per l’adesione alla suddetta procedura di liquidazione IVA di Gruppo.

Mediante l’interpello n. 241 del 29 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo non può essere applicata per una frazione d’anno, l’ente o la società controllante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio congiunto dell’opzione effettuate dal 1° gennaio del citato anno con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, presentata nell’anno solare successivo a quello di cui si intende utilizzare il suddetto diritto.

La disciplina preposta rispetto all’ambito soggettivo stabilisce che possono aderire alla liquidazione IVA di gruppo le società di capitali e di persone le cui azioni o quote hanno una percentuale superiore al 50% del loro capitale, senza tener conto delle azioni prive di diritto di voto, e che il rapporto di controllo sussiste dal 1º luglio dell’anno precedente.

Per questo il Decreto IVA considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dalla capogruppo, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Nel merito, il fondamento normativo è quello di evitare azioni fraudolente o elusive, quale l’utilizzo del credito IVA del soggetto controparte come mezzo per realizzare un vantaggio fiscale.

In considerazione di quanto preposto, il codice civile evidenzia che si ha una posizione di controllo quando una società è in condizione di esercitare un’influenza dominante su un’altra società, per effetto del possesso della quota maggioritaria di partecipazione nella stessa o per la sussistenza delle condizioni indicate nella norma. Ciò posto, l’atto di trasferimento delle partecipazioni deve avere effetto di fronte alla società dal momento del deposito (art. 1470), presupposto di per sè necessario, in assenza del quale l’amministrazione finanziaria sarebbe estranea all’identità del soggetto che riveste lo status di socio.

A tal fine, dunque, si individua nella data di iscrizione – presso il Registro delle Imprese – dell’atto di trasferimento delle quote, il momento a partire dal quale sussiste il requisito del controllo, momento rilevante ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo.

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