L’Agenzia delle Entrate, le due risposte ad interpello, fa luce sui casi in cui è possibile prevedere l’esenzione IVA per l’attività di Advisor per i Fondi di Investimento
Le risposte ad interpello n. 363 e n. 364 del 4 luglio 2022 fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti in materia di esenzione IVA per attività di consulenza finanziaria dell’Advisor (soggetto terzo) nei confronti di gestori di fondi comuni d’investimento (in particolare, per questo singolo caso, una SGR).
L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte, parte dal presupposto che è fondamentale capire se l’esenzione IVA (prevista dall’art. 10, comma 1, n. 1 del Decreto IVA) prevista per i servizi riconducibili nell’ambito della “gestione di fondi comuni di investimento” sia applicabile anche per l’attività oggetto degli interpelli.
Le condizioni individuate e prese in considerazione affinché il servizio di consulenza reso da un Advisor sia esente da IVA sono:
- la riconducibilità (profilo oggettivo), dell’attività di consulenza resa dal soggetto terzo fra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA;
- la riferibilità dell’attività di consulenza a fondi comuni di investimento equiparabili, sotto il profilo soggettivo, agli OICVM destinatari dell’esenzione.
In merito al primo caso, i servizi forniti da un gestore esterno possono rientrare nell’esenzione quando lo svolgimento risulta essere essenziale per il corretto funzionamento dell’attività di gestione del fondo comune di investimento. Per questo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’attività di consulenza resa da un Advisor esterno possa essere ricondotta sotto il profilo oggettivo, tra i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento a cui è applicabile l’esenzione IVA quando tra questi servizi e l’attività propria della SGR esista una interconnessione, pur non palese.
Nel secondo caso i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento vengono considerati equiparabili agli OICVM.
Un ulteriore punto sollevato riguarda l’esenzione IVA dai servizi di consulenza effettuati in qualità di outsourcer; su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali servizi rientrino nei casi in cui è possibile prevedere l’esenzione, con il doppio requisito dell’assunzione diretta della responsabilità e che siano forniti in relazione alla gestione di fondi comuni di investimento.