Bonus IMU per le imprese del settore Turismo

Bonus IMU

Il 16 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole e le modalità per richiedere il Bonus IMU previsto per le imprese del settore turismo

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 16 settembre 2022, ha definito e pubblicato le regole e modalità di presentazione della domanda per la fruizione del bonus, pari al 50% della seconda rata IMU corrisposta nel 2021, per le imprese del settore turismo.

In particolare, vengono precisate le modalità, la scadenza ed il contenuto dell’autodichiarazione che certifichi il possesso dei requisiti ed il rispetto dei limiti in materia di aiuti di Stato; il testo pubblicato inoltre fornisce le istruzioni operative per la fruizione in relazione agli immobili di categoria catastale D\2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva.

Le aziende ammesse al Bonus IMU sono le imprese turistico ricettive, quali agriturismi, complessi termali, parchi tematici, camping – gampling (in generale, strutture all’area aperta) e tutte le imprese che organizzano eventi e fiere.

Per fruire del credito d’imposta, vi sono diversi requisiti quali:

  • coincidenza tra la proprietà e la gestione dell’impresa e/o struttura turistica,
  • riduzione del fatturato pari almeno al 50% nel secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019,
  • essere sotto la soglia limite per l’assegnazione degli aiuti di Stato.

Sarà possibile presentare la propria candidatura telematicamente, nel canale dedicato al contribuente dell’Agenzia delle Entrate, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 e l’invio potrà essere effettuato in due modalità:

  1. direttamente dal contribuente,
  2. da un intermediario abilitato.

Dal momento dell’invio, l’Agenzia delle Entrate si riserva 5 giorni di tempo per rispondere in merito all’accettazione o al rifiuto della richiesta.

In caso di accettazione, entro 10 giorni dal momento dell’invio, l’Autorità provvederà ad effettuare una comunicazione che attesta il riconoscimento del Bonus IMU; sarà possibile usufruire del suddetto bonus in compensazione mediante modello F24.

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